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ordine protezione familiare: come allontanare il convivente violento

Ordine di protezione familiare: quando è possibile ottenerlo.

L’ ordine di protezione contro gli abusi familiari è un provvedimento che può essere chiesto al giudice civile per tutelare persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà. E’ uno strumento per come allontanare il convivente violento


CHI PUO’ RICHIEDERLO?

La domanda di ordine di protezione familiare può essere presentata dal coniuge, dal convivente o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare

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ordine protezione familiare

PRESUPPOSTI

I presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione, ai sensi dell’art. 342 bis cc, sono: la convivenza e la sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o morale o della libertà del coniuge o convivente. Dunque, è necessario che la vittima e il soggetto a cui viene addebitato il comportamento violento vivano insieme. Pertanto, la funzione della misura cautelare è proprio quella di interrompere tale convivenza violenta e il ripetersi di comportamenti violenti in ambito domestico. Altresì l’abuso deve essere ripetuto nel tempo ledendo la dignità del coniuge e/o convivente e rappresentare un pericolo per lui ed il nucleo familiare

PROCEDIMENTO PER OTTENERE L’ORDINE DI PROTEZIONE

Per ottenere l’ordine di protezione è necessario presentare apposito ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’istante. Vediamo come allontanare il convivente o coniuge violento.

In seguito al deposito del ricorso, il Giudice cui è affidata la causa, sentite le parti, procede ad istruire la causa, disponendo eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita, patrimonio a mezzo della polizia tributaria.

In casi particolari ed urgenti, il giudice può adottare immediatamente l’ordine di protezione, fissando successivamente l’udienza di comparizione, nella quale può confermare o meno il provvedimento già assunto.

Con l’ordine di protezione familiare il giudice:

  • impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole.
  • dispone l’ allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente.
  • prescrive al responsabile di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante.
  • dispone eventualmente l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza delle donne.
  • prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l’assenza dell’allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza.

La durata dell’ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga. Essa va richiesta, se sussistono gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice.

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