STOP ALL’ASSEGNO DIVORZILE SE LA EX HA UNA RELAZIONE STABILE SENZA COABITAZIONE.
La convivenza more uxorio non esige la coabitazione
La nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio, rileva ai fini della revoca della misura se tra la nuova coppia esiste un legame affettivo stabile e duraturo. Non rilevando la coabitazione a tal fine.
Sul rilievo della nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile ai fini della revoca dello stesso, arriva una ordinanza della Cassazione. Vine rimesso in discussione il concetto di convivenza che per gli Ermellini non va confuso con la coabitazione.

Ai fini della convivenza more uxorio infatti non occorre che la coppia coabiti, essendo sufficiente che tra gli stessi sia presente un rapporto di tipo affettivo e che gli stessi si diano reciproco supporto affettivo e materiale spontaneamente.
Nel caso di specie in effetti la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di revoca dell’assegno divorzile ha trascurato il fatto che il nuovo compagno sia considerato dalla ex moglie come suo fidanzato, che lo stesso si rechi abitualmente a casa della donna e che paghi le utenze dell’energia a lui intestate. Valuti meglio la Corte in sede di rinvio tutti gli elementi probatori prima di escludere la convivenza di fatto rilevante ai fini della revoca dell’assegno di divorzio.
Questo è quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 14151/2022
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