L’affido condiviso è oramai la regola relativa alla gestione della responsabilità genitoriale tra ex coniugi e partner. Tale forma di affido, nella pratica, non riguarda il tempo di permanenza con l’uno o con l’altro genitore, ma esclusivamente la modalità relativa alle scelte da assumere nell’interesse del minore. Con l’affido condiviso, il giudice (o le parti concordemente) stabiliscono la collocazione prevalente del figlio con l’uno o con l’altro genitore, determinando la residenza del minore.
Cosa accade in caso di necessità di trasferimento del genitore collocatario?
I problemi infatti nascono quando a doversi trasferire è il genitore con cui convive il figlio. Ciò soprattutto perchè potrebbero sorgere non poche difficoltà nella frequentazione tra il minore e l’altro genitore. L’allontanament infatti determina senza dubbio un impedimento a svolgere il ruolo di genitore nella cura ed assistenza del figlio.
Ma non solo! Anche le abituali consuetudini di vita, comprese quelle legate alla scuola, ai compagni, alle maestre, subiranno un mutamento, incidendo sull’equilibro del minore.
Cosa occorre per poter trasferire il figlio minore in un’altra città?
Chi intenda trasferire il figlio in un’altra città deve, pertanto, chiedere e ottenere il consenso dell’altro genitore.
In mancanza di tale consenso, l’interessato dovrà chiedere e ottenere l’autorizzazione del giudice al trasferimento.
E’ bene sottolineare che il genitore collocatario non ha un obbligo di dimora nel luogo stabilito come residenza del minore. Quindi, lo stesso è libero di trasferirsi. Tuttavia, il giudice, al fine di autorizzare il trasferimento, dovrà valutare il validi motivi alla base del trasferimento e se questo risponde all’interesse del minore.
Non è escluso, infatti, ad esempio, che il giudice possa valutare come opportuno la modifica della collocazione presso l’altro genitore, qualora quest’ulitmo possa garantire al figlio la permanenza delle precedenti abitudini di vita, i legami affettivi e scolastici.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 22 maggio 2017: “la signora può inseguire la sua realizzazione personale laddove le sembri opportuno, ma si vuol dire che le due proposte lavorative depositate, non sembrano di spessore e di redditività tali, da giustificare il trasferimento dei figli ad oltre 200 chilometri dal padre, pertanto il richiesto trasferimento, ove attuato priverebbe i figli di quella presenza continuativa e di quel sostegno che solo un padre che vive nella stessa città può dare”.
Ebbene in questo caso la Cassazione predilige l’interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo con il padre, in adempimento al principio della bigenitorialità, piuttosto che assecondare esigenze personali e non rilevanti della madre.
Nel 2018 il nostro studio ha aiutato una donna a trasferire la propria residenza insieme a suo figlio di 5 anni a Pisa, da un Comune in provincia di Napoli.
La nostra cliente, aveva ricevuto un’opportunità lavorativa molto importante, e, a Napoli nonostante i numerosi colloqui affrontati non riusciva a trovare un’occupazione stabile. La coppia separata non aveva grandi disponibilità economiche, quindi, un reddito maggiore della donna, avrebbe certamente consentito alla minore uno stile di vita più dignitoso.
Infine il Tribunale ha considerato anche la circostanza che il Comune dove la Signora si voleva trasferire, era un luogo noto alla minore, nel quale la piccola era già inserita.
Abbiamo inoltre consigliato alla nostra Cliente, di pianificare un calendario di visita padre-figlio realistico, con la promessa di un serio impegno a favorire la relazione con il padre.
Ebbene, il Tribunale, sulla base delle argomentazioni e della documentazione depositata dallo studio, ha accolto la richiesta della Signora, la quale oggi ivi risiede con la figlia, il quale, in ogni caso ha continuato ad avere con il padre un rapporto continuativo.
È importante sottolineare che i genitori non possono decidere arbitrariamente di trasferirsi con la prole senza il consenso dell’altro ovvero senza l’autorizzazione del giudice. Difatti il codice penale punisce severamente tutte le condotte che integrano la sottrazione di minore
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