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Al padre va restituito quanto pagato per il mantenimento: ecco quando può avvenire

Figli maggiorenni e ormai indipendenti: al padre va restituito quanto pagato per il mantenimento.

  L’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo dove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, la quale non ricorre nelle ipotesi in cui ne abbiano beneficiato i figli maggiorenni che ormai abbiano raggiunto una indipendenza economica in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 3659/20; depositata il 13 febbraio) Lo ribadisce l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 3659/20, depositata il 13 febbraio.

 Il fatto. Un padre conveniva in giudizio l’ex moglie ed esponeva che, dopo aver il Tribunale dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, era stato pattuito a carico dello stesso il pagamento di un contributo di mantenimento mensile per le due figlie, fino al termine degli studi universitari. Successivamente, lo stesso Giudice aumentava l’importo dell’assegno di mantenimento. Ma dopo che le figlie avevano conseguito la laurea e contratto anche matrimonio, rispettivamente nel 1994 e nel 1998, al padre di queste ultime nel 2006 veniva notificato un atto di precetto per il pagamento del contributo relativo agli ultimi 5 anni, cui comunque lo stesso aveva provveduto nonostante non vi fosse tenuto; pertanto, chiedeva la restituzione di quanto pagato e la condanna dell’ex moglie al risarcimento del danno per l’appropriazione indebita delle somme. Il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’Appello in secondo, rigettano la pretesa restitutoria, così il padre ricorre in Cassazione. Il venir meno dell’obbligo di mantenimento dei figli. Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, le figlie, con il matrimonio contratto nel 1994 e nel 1998, hanno raggiunto la definitiva indipendenza economica; e tale circostanza per i Giudici di legittimità è decisiva e giustifica il venir meno dell’obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento. A ciò si aggiunge anche che prima dei matrimoni delle figlie, queste comunque avevano conseguito il diploma di laurea che faceva venir meno l’obbligo di mantenimento da parte sua, in base all’accordo congiunto raggiunto tra i coniugi in sede di divorzio. La circostanza, poi, che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post coniugale sia stato introdotto dal ricorrente solo in un secondo momento, per ottenere il riconoscimento del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato in futuro da ulteriori pagamenti, non impedisce la proposizione dell’azione restitutoria delle somme indebitamente corrisposte, a norma dell’art. 2033 c.c.. Spetta, infatti, al giudice cui si propone la domanda restitutoria di indebito valutarne la fondatezza in relazione agli eventi successivi che si verificano. E – proseguono i Supremi Giudici – che l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo dove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, la quale non ricorre nelle ipotesi in cui ne abbiano beneficiato i figli maggiorenni che ormai abbiano una indipendenza economica in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio. A ciò consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame, alla Corte territoriale in diversa composizione.

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