Se sei un imprenditore od un libero professionista che si sta separando, ci sono degli aspetti fondamentali che devono essere chiariti e valutati.
Separarsi non è un percorso che determina un arricchimento economico. Per la maggior parte delle ipotesi, contrariamente a quanto si ritiene, la separazione non arricchisce neanche le donne che godono di assegno di mantenimento, Salvo casi eccezionali, la statistica degli esiti successivi ai provvedimenti racconta tutt’altro. I riconoscimenti degli assegni di mantenimento non sono più elevati. I tribunali sono orientati ad evitare rendite di posizione parassitarie. Ancor di più con l’assegno divorzile. Come più volte illustrato anche in altri articoli, dopo lo scioglimento del matrimonio, il riconoscimento di un assegno ha criteri sempre più ristretti.
Perchè voglio porre l’attenzione sulle separazioni in cui le parti o una delle parti è un imprenditore od un professionista? Nell’immaginario collettivo, l’imprenditore o il professionista ha una elevata capacità reddituale, determinando per ciò stesso la necessità di riconoscere in favore della controparte un cospicuo assegno di mantenimento.
La legge (art. 337 ter c.c.) prevede che l’assegno di mantenimento (impregiudicato il fatto che la legge prevede solo in via eventuale la determinazione di un assegno di mantenimento) dovrebbe essere determinato nel rispetto del principio di proporzionalità. Questo significa che ciascuno dei coniugi deve contribuire al costo complessivo di mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi. Si tende a pensare che l’assegno di mantenimento rappresenti il contributo che il genitore non collocatario deve dare al genitore collocatario per contribuire al costo dei figli quando i figli frequentano il genitore collocatario. Anche i provvedimenti giudiziari di determinazione dell’assegno di mantenimento sembrano spesso dimenticare che per rispettare il principio di proporzionalità, così come il coniuge non collocatario deve contribuire pro quota al costo di mantenimento dei figli quando questi frequentano il genitore collocatario, analogamente il coniuge collocatario deve contribuire al costo di mantenimento dei figli quando questi frequentano il genitore non collocatario. Proprio perchè questa circostanza non è chiara, si incorre in provvedimenti errati in base ai quali il costo dei figli è integralmente a carico del genitore non collocatario nei propri tempi di frequentazione, oltre ad essere quasi integralmente a carico di quest’ultimo anche nei tempi di frequentazione del genitore collocatario.
Abbiamo visto che mediamente, pur con le differenze e l’eterogeneità dell’approccio tra i diversi tribunali, vengono incluse tra le spese ordinarie le seguenti spese: abitazione e utenze, alimentazione, abbigliamento, cura della persona;
- Pur tenendo conto delle differenze di spesa, anche sensibili, che si possono verificare al variare di zona geografica, reddito familiare, o altre condizioni, le differenze più marcate, che concorrono a determinare il tenore di vita, si manifestano più tra le spese straordinarie che tra le spese ordinarie: una famiglia a basso reddito non spende in cibo ed energia elettrica per il mantenimento di un figlio una cifra sensibilmente diversa da una famiglia ad alto reddito, mentre le differenze più marcate si avranno, in scuole private, viaggi, sport ecc. che generalmente rientrano tra le spese straordinarie e pertanto non rilevano ai fini dell’assegno di mantenimento; solo la spesa per abbigliamento può evidenziare differenze realmente significative tra una famiglia a basso reddito e una ad alto reddito, tra le spese ordinarie. Questi sono elementi che nella difesa di un soggetto imprenditore e professionista deve essere chiarito con determinazione.
- Al crescere del numero dei figli, il costo effettivo di mantenimento cresce in misura meno che proporzionale; il consumo di energia elettrica per più figli non è un multiplo esatto dell’energia consumata da un figlio; idem per il costo dell’abbigliamento, che potrà essere parzialmente passato da un figlio all’altro ecc.
Altro aspetto su cui fare chiarezza brevemente poichè non è oggetto del presente articolo, le attività professioniali, i rapporti societari non hanno rilevanza nel processo di separazione se non relativamente alla dimostrazione della capacità reddituale.
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