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Calcolo ISTAT su assegno di mantenimento. Attenzione: quello che c’è da sapere per evitare problemi

Assegno di mantenimento e Istat

La natura dell’ assegno di mantenimento per i figli (e/o anche per la coniuge) è quella del contributo periodico. Verifichiamo come effettuare calcolo istat su assegno di mantenimento.

Come ogni versamento periodico, per legge, è soggetto ad una indicizzazione secondo l’aumento del costo della vita, comunemente conosciuto come “adeguamento Istat”. 

Attualmente, in sede di separazione e di divorzio, e più precisamente in fase Presidenziale, il giudice determina un assegno a carico del coniuge non collocatario della prole in favore dell’altro. Talvolta anche un assegno a carico del coniuge più forte economicamente in favore di quelle più debole.

Tale assegno, per via della sua periodicità, ed essendo rapportato al tenore di vita e ai redditi della famiglia, è sottoposto a rivalutazione per contrastare gli effetti dell’inflazione.

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Come si calcola l’aumento Istat

Per calcolare l’aumento del contributo alla luce della rivalutazione annuale, occorre avere riferimento al FOI. Il FOI è l’indice generale del costo della vita relativo alle Famiglie di Operai e Impiegati al netto dei tabacchi. L’indice FOI viene pubblicato ogni anno in Gazzetta Ufficiale.

Nel caso dell’assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge, il FOI si applica ogni anno calcolando dal mese del provvedimento di separazione o di divorzio e moltiplicando l’importo dell’assegno per il coefficiente pubblicato in Gazzetta.

Da quando e come si applica l’aggiornamento ISTAT ? L’aggiornamento si applica dall’anno e mese successivo al riconoscimento dell’assegno. Ad esempio se è stato riconosciuto nel mese di maggio 2021 l’assegno aggiornato con ISTAT dovrà essere corrisposto dal mese di giugno 2022.

PRESCRIZIONE

La richiesta dell’aggiornamento ISTAT si prescrive in 5 anni. Spesso capita che chi ne abbia diritto non provveda alla richiesta, e chi è tenuto non aggiorna l’importo dovuto. Ciò può determinare una perdita di importo per i beneficiario, oppure, qualora si accumulino anni e non vi sia prescrizione, il soggetto obbligato può ritrovarsi a dover corrispondere una somma importante che si è accantonata negli anni.

Avete un assegno di mantenimento mai rivalutato? Invia una email ad avvocatodicaprio@gmail.com

Vuoi calcolarlo da solo? puoi provare al link dell’ Istat

Qualora necessiti di una consulenza approfondita leggi qui per il dettagli di costi e modalità.

Per prenotare una consulenza chiamare i numeri 800660817 oppure 0815405612

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