Assegno di mantenimento figli maggiorenni
L’assegno di mantenimento per i figli è riconosciuto a carico del genitore non convivente e rappresenta una prestazione economica mensile che ricopre le necessità ordinarie dei figli: vitto, alloggio, vestiario. Il mantenimento costituisce il primo obbligo dei genitori in base alla formula dell’art. 30 Cost. ed è collocato al primo posto fra i diritti dei figli dall’art. 315 bis c.c..
Il genitore non può sottrarsi a tale obbligazione nei confronti del figlio, essendovi tenuto a provvedere sin dal momento della nascita.
Tale assegno varia nell’importo in base alla capacità reddituale dei genitori e del tenore di vita da assicurare ai figli.
L’assegno è riconosciuto in favore dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. Ciò significa che se ti stai chiedendo: “mio figlio ha compiuto 18 anni devo mantenerlo?”. La risposta è sì se è uno studente e se non ha ancora trovato una autonomia economica.
CIò significa che l’assegno è riconosciuto anche in favore dei figli maggiorenni. Una differenza può sussistere nel pagamento diretto in favore del figlio. Mentre per il figlio minore, il beneficiario è il genitore che convive con il figlio che percepisce l’assegno come forma di rimborso, il figlio maggiorenne può percepire tale somma in via diretta dal genitore obbligato.
Quando può essere revocato l’assegno in favore del figlio maggiorenne?
La Cassazione, nelle recenti sentenze, ha posto limiti sempre più stringenti per gli assegni in favore di figli maggiorenni in età adulta che non hanno acquisito ancora autonomia.
La normativa non pone un limite massimo d’età. La giurisprudenza, tuttavia, ha stabilito dei criteri per il riconoscimento dell’assegno.
I giovani non possono pretendere, in maniera incondizionata, di essere mantenuti dai genitori. La giurisprudenza riconosce il rincipio di auto responsabilità, imponendo al figlio maggiorenne di non abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, può usufruire di altri elementi di sussidio sociale finalizzati al sostegno al reddito. Pertanto non sussiste l’obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare.
Per la giurisprudenza è necessario accertare il comportamento incolpevole del figlio per non aver raggiunto l’indipendenza economica. Il figlio, conseguita la capacità lavorativa – deve ricercare un’occupazione, evitando di gravare ulteriormente sul genitore. Occorre, tuttavia, dare al figlio un congruo lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro. Allorquando il figlio maggiorenne dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole – perché impegnato in un percorso formativo o perché ancora privo di un’occupazione, nonostante un’attiva e ragionata ricerca – il Giudice può riconoscergli un contributo al mantenimento.
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