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diritto di abitazione del coniuge superstite

Coniuge superstite: quando spetta diritto di abitazione

Diritto di abitazione del coniuge superstite

In caso di successione del coniuge deceduto, l’ art 540 cc riserva al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sugli arredi, se sono di proprietà del defunto o comuni.

L’ articolo in questione testualmente riporta: “A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.  

diritto di abitazione del coniuge superstite
diritto di abitazione del coniuge superstite

Quali sono i presupposti?

Il coniuge superstite, in qualità di erede legittimo (e legittimario), avrà diritto di continuare ad abitare la residenza adibita a casa familiare e ad usare i mobili che la arredano se tali beni sono di proprietà del defunto. Sebbene tali proprietà cadano in successione con altri eredi, il coniuge superstite potrà continuare ad abitarci.

Tale norma ha la funzione di tutelare, sul piano patrimoniale e sentimentale, il coniuge vedovo, evitando ulteriori danni derivanti dalla ricerca di un nuovo alloggio. Tale circostanza, infatti, sconvolgerebbe le abitudini di vita della persona. 

Anche in caso di altri eredi, il coniuge superstite mantiene comunque il godimento pieno della casa di abitazione della famiglia e dei vari beni presenti al suo interno. Il titolare dell’abitazione è tenuto, sotto il profilo fiscale, a versare i tributi relativi all’intero immobile sul quale vanta diritto.

Quali sono i limiti

Il diritto di abitazione ed il diritto di uso sono esclusi se il coniuge ha lasciato la casa coniugale e ha stabilito altrove la propria residenza. Non spettano al coniuge divorziato o separato.

Tale diritto non spetta al coniuge superstite qualora sia precedentemente intervenuta una separazione legale dal de cuius. La norma in esame, infatti, è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare. Tale evenienza non ricorre quando è cessato lo stato di convivenza tra i coniugi dopo la separazione

Il diritto di abitazione riguarda solo l’abitazione principale e non eventuali seconde case destinate ad uso turistico. Non può essere concessa in locazione a terzi. Nè può essere trasferito a terzi il diritto di abitazione

La casa di abitazione e gli arredi devono essere di proprietà del de cuius o in comunione tra questi ed il coniuge superstite. Non è possibile in caso di comunione tra il defunto e soggetti terzi. In tal caso sarà escluso il diritto di uso e di abitazione.

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