Separazione personale dei coniugi senza l’avvocato. Come e quando è possibile.
Con la legge n.162 del 2014, si è introdotta per i coniugi la possibilità di separarsi in Comune presso l’Ufficiale dello Stato civile, anche senza l’assistenza dell’avvocato. Tuttavia questa procedura può essere usata solo in alcune ipotesi. Ad esempio non è possibile la separazione consensuale senza avvocato con figli minorenni.
Quando è possibile?
Le coppie che possono separarsi in Comune devono rispondere a questi requisiti:
- Non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
- Non dover disciplinare trasferimenti patrimoniali come ad esempio l’assegnazione della casa coniugale, dei mobili, di conti correnti, macchine, libretti di risparmio ecc…
Da ciò emerge che non è possibile la separazione consensuale con figli minorenni senza avvocato.
La coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione, sia per quanto riguarda le questioni più marcatamente personali che patrimoniali.
Il marito e moglie non potranno stabilire, nell’atto firmato in Comune, la divisione di beni come l’armadio, la televisione, la macchina, conti correnti ecc. Sarà necessaria un’autonoma scrittura privata oppure ricorrendo alla negoziazione assistita dagli avvocati, che è un ulteriore mezzo per separarsi o divorziare.
Dove recarsi per separarsi in Comune?
I coniugi possono recarsi sia presso il Comune ove hanno contratto matrimonio sia presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o di entrambi. In particolare bisognerà presentarsi all’Ufficio di stato civile. Oltre la copia della carta identità dei coniugi, sarà necessaria una autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla residenza, luogo e data di matrimonio, assenza di figli. Normalmente al massimo si svolge in due incontri per la conferma della volontà di separarsi. Non è richiesta la presenza di un avvocato, ma un dei coniugi può anche chiedere l’assistenza di un legale.
Quali sono i costi?
Il costo è veramente minimo pari ad € 16,00 per la marca da bollo.
Se uno dei due coniugi non vuole venire in Comune?
Per la separazione o il divorzio in Comune è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Pertanto, se manchi uno dei due coniugi la procedura suddetta non può essere espletata e non resta che la separazione giudiziale in tribunale.
Quali svantaggi?
Sicuramente un aspetto negativo è la circostanza che Comuni non accetteranno accordi con clausole aventi carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come ad esempio il trasferimento di beni immobili. Secondo il Consiglio di Stato, l’assegno periodico di mantenimento rientra più propriamente nelle condizioni economiche e non nei patti di trasferimento patrimoniale e può pertanto trovare ingresso negli accordi consensuali stipulati dinanzi all’ufficiale di stato civile.
Vi è il rischio di accordi ingiusti o lesivi dei diritti di una parte, poiché non è previsto il vaglio del P.M. e l’Ufficiale dello Stato civile non ha alcuna funzione di controllo riguardo al merito dell’accordo.
In presenza di minori è invece necessario il parere del PM Ecco perchè non è possibile una separazione consensuale con figli minorenni senza avvocato.
Farsi assistere da un legale esperto in questo settore determina certamente un risparmio futuro ed una tranquillità che le 16€ spese per la dichiarazione innanzi a comune non potrà garantirvi. La scelta di rivolgersi ad un legale risulta vincente nel lungo periodo, come testimoniano i pentimenti di numerosi clienti ricevuti allo studio dopo una separazione poco attenta innanzi all’ufficiale dello Stato Civile
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