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Spese per la casa del coniuge: irripetibili dopo la separazione

Le spese sostenute per la casa dell’ex coniuge non sono ripetibili:

Le spese sostenute per la casa di proprietà dell’ex coniuge non sono ripetibili: il principio della solidarietà familiare e la giurisprudenza consolidata

Una delle questioni più ricorrenti nelle controversie post-separazione riguarda le spese per la casa familiare sostenute da un coniuge per la casa familiare, quando questa è di proprietà esclusiva dell’altro. Il recente pronunciamento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenza del 23 settembre 2024) ha ribadito un principio già ampiamente consolidato dalla giurisprudenza: le spese sostenute per i bisogni della famiglia durante il matrimonio sono irripetibili, in quanto espressione di un’obbligazione spontanea tra i coniugi, derivante dal dovere di solidarietà coniugale.

Il principio della solidarietà familiare

Il matrimonio comporta una serie di obblighi reciproci tra i coniugi, tra cui spicca quello di contribuire alle necessità della famiglia secondo le proprie capacità economiche, come stabilito dall’art. 143 del Codice Civile. Le spese sostenute durante il matrimonio, anche se relative a beni di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, come la casa familiare, devono essere considerate alla stregua di un contributo spontaneo alla vita comune, senza che possa esservi pretesa di rimborso in sede di separazione.

Questo principio si fonda sul concetto di assistenza reciproca, che include non solo il mantenimento diretto, ma anche l’eventuale partecipazione economica a spese straordinarie come quelle di ristrutturazione o miglioramento della casa. Durante la convivenza matrimoniale, le spese rientrano tra quelle effettuate nell’interesse della famiglia e sono pertanto considerate irripetibili, proprio perché finalizzate al benessere comune.

Giurisprudenza consolidata in materia

La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato. La Corte di Cassazione ha affrontato in diverse occasioni la questione dell’irripetibilità delle spese sostenute da un coniuge per beni dell’altro.

Ad esempio, la Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 9372 del 12 giugno 2012, ha ribadito che “le spese sostenute dai coniugi per i bisogni della famiglia durante il matrimonio costituiscono adempimento di un obbligo morale e giuridico, che esclude il diritto alla restituzione”. Questo principio si applica sia alle spese ordinarie che a quelle straordinarie, inclusi i miglioramenti apportati a beni immobili di proprietà di uno solo dei coniugi.

La Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 3923 del 27 febbraio 2018, ha confermato che il dovere di contribuzione alle necessità familiari non si esaurisce nella mera condivisione delle spese quotidiane, ma può riguardare anche interventi economici più rilevanti, come quelli relativi alla manutenzione straordinaria della casa di proprietà di uno dei coniugi. Anche in questo caso, il giudice ha escluso il diritto al rimborso, sottolineando che tali spese sono parte del dovere di assistenza morale e materiale reciproca.

Il contributo proporzionale alle sostanze

Secondo l’art. 143 c.c., ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze. Questo significa che non esiste un diritto automatico di rimborso per le spese sostenute in maniera disuguale. Anche quando uno dei coniugi si fa carico della maggior parte delle spese per la casa familiare, ciò non genera un credito nei confronti dell’altro coniuge, in quanto queste spese rientrano nei doveri di contribuzione connessi alla vita matrimoniale.

La giurisprudenza è unanime nell’affermare che, dopo la separazione, tali spese non possono essere rivendicate, poiché esse hanno soddisfatto un interesse comune durante il matrimonio. La solidarietà familiare, che è uno dei doveri coniugali fondamentali, si estende anche a coprire queste spese.

Neanche le rate di mutuo corrisposte potranno essere restituite

La separazione e la gestione patrimoniale

Con la separazione, i coniugi non possono più avanzare richieste di rimborso per le spese sostenute durante la vita matrimoniale. Tuttavia, è importante notare che eventuali obbligazioni economiche legate ai figli o alle necessità di mantenimento vengono disciplinate diversamente. Le spese che riguardano la casa familiare, quando questa non è oggetto di assegnazione all’ex coniuge, non generano alcun diritto di rimborso per le somme spese, anche se queste sono state sostenute per beni di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi.

Conclusioni

Il principio ribadito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in linea con la giurisprudenza della Cassazione, conferma che le spese sostenute per i bisogni della famiglia, comprese quelle relative alla casa di proprietà dell’altro coniuge, sono irripetibili. Esse sono considerate una conseguenza naturale del dovere di solidarietà matrimoniale e non possono essere rimesse in discussione dopo la separazione.

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2 commenti su “Le spese sostenute per la casa dell’ex coniuge non sono ripetibili:”

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