Nel panorama giurisprudenziale italiano, la separazione con addebito è una delle tematiche più dibattute in ambito familiare. Una delle questioni più rilevanti riguarda il rapporto tra l’addebito della separazione e il diritto al risarcimento del danno morale. Un aspetto cruciale che emerge è che il diritto al risarcimento del danno morale in seguito al tradimento non è necessariamente legato alla pronuncia di addebito della separazione. Lo conferma la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3496 del 22 luglio 2024, che fornisce un’importante precisazione in merito.
Danno morale e addebito della separazione: due questioni distinte
Secondo la sentenza in esame, il risarcimento del danno morale è indipendente dall’addebito della separazione. Questo significa che, anche in assenza di un esplicito addebito di responsabilità a carico del coniuge infedele, può sussistere il diritto al risarcimento del danno morale, a condizione che la condotta del coniuge traditore sia particolarmente grave.
La Cassazione e il risarcimento del danno per infedeltà coniugale
La Corte di Cassazione ha affrontato più volte il tema del risarcimento del danno morale in caso di infedeltà. Ad esempio, con la sentenza n. 18853 del 2011, ha stabilito che il danno morale è risarcibile quando l’infedeltà, per la sua gravità, provoca una lesione alla dignità e all’onore del coniuge tradito. In questa decisione, la Cassazione ha sottolineato che l’infedeltà deve andare oltre il mero tradimento, per essere fonte di risarcimento: deve provocare un reale pregiudizio psicologico o sociale.
Un’altra sentenza importante è la n. 9801 del 2005, in cui la Cassazione ha riconosciuto che la mera violazione del dovere di fedeltà non comporta automaticamente il risarcimento del danno morale. Tuttavia, se il comportamento del coniuge infedele è stato caratterizzato da una pubblica ostentazione della relazione extraconiugale, tale condotta può comportare un danno aggiuntivo risarcibile.
Quando l’infedeltà supera i limiti della normale tollerabilità
La semplice infedeltà non è sufficiente per giustificare un risarcimento del danno morale. La condotta infedele deve essere valutata in relazione ai limiti di tollerabilità che ogni coniuge deve accettare nel contesto della vita matrimoniale. Nel caso trattato dal Tribunale di Napoli Nord, il risarcimento del danno morale è stato riconosciuto poiché la relazione extraconiugale del coniuge infedele era caratterizzata da un grado di gravità tale da ledere la dignità e l’onore del coniuge tradito. In particolare, la relazione era stata ostentata pubblicamente, causando un danno ulteriore, non solo all’interno della coppia, ma anche nelle relazioni sociali.
La lesione alla dignità e all’onore del coniuge tradito
Un aspetto decisivo della sentenza è il riconoscimento della lesione alla dignità e all’onore del coniuge tradito, come conseguenza della pubblica ostentazione dell’infedeltà. Questo tipo di comportamento, infatti, va oltre la normale soglia di sopportazione che ogni coniuge deve mantenere, e rappresenta un vero e proprio attacco alla reputazione e all’immagine del coniuge tradito.
Conclusioni
La sentenza n. 3496 del Tribunale di Napoli Nord del 22 luglio 2024 chiarisce un principio fondamentale: il risarcimento del danno morale può essere riconosciuto anche in assenza di una pronuncia di addebito della separazione. Tuttavia, perché tale diritto sussista, la condotta infedele deve essere particolarmente grave e lesiva della dignità e dell’onore del coniuge tradito. È un importante passo avanti nella tutela dei diritti della persona all’interno della crisi coniugale, ponendo un limite alla tollerabilità dell’infedeltà, soprattutto quando questa viene ostentata pubblicamente.
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