La separazione personale dei coniugi può essere pronunciata con addebito ad uno dei due allorquando sia stata accertata la violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio. Tale violazione deve essere tale da aver determinato l’intolleranza della convivenza ed il naufragio del connubio coniugale.
Le cause che determinano l’addebito possono essere molteplici, dal tradimento alla violenza. Ne elenco molto casi nel mio libro
Vediamo oggi l’ipotesi di addebito per violenza.
In cosa deve consistere la violenza domestica
Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza 22 settembre 2022 n. 27766, gli episodi di violenza familiare non devono essere per forza reiterati, ma devono essere considerati talmente gravi, da determinare non solo l’intollerabilità della convivenza, ma anche l’addebitabilità della separazione al coniuge violento.
La pronuncia della Cassazione riguarda la vicenda di due coniugi nella quale i giudici di primo e secondo grado non avevano riconosciuto l’addebitabilità al marito e rigettavano la richiesta di mantenimento della coniuge.
La moglie contestava al marito episodi di violenza domestica (percosse) e l’abbandono della casa coniugale
Prova dell’addebito
La parte che richiede l’addebito deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri scaturenti dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti in relazione all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Secondo la Cassazione “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 3925/2018).
La violenza, di per sé sola, dunque, è rilevante ai fini della valutazione di addebitalità della separazione, a prescindere da qualsivoglia altro fatto comparativo,
Sarà tuttavia compito del magistrato valutare la fondatezza delle accuse per evitare il proliferare di false denunce contro il coniuge per ottenere provvedimenti favorevoli
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