Esiste una differenza sostanziale tra assegno di mantenimento riconosciuto nel corso della separazione ed assegno divorzile. Mentre il primo può essere riconosciuto nell’ambito di una fase in cui il vincolo matrimoniale esiste benchè sia cessata la convivenza ed affievoliti numerosi doveri, il secondo può essere riconosciuto quando gli effetti civili del matrimonio sono cessati e dunque viene meno il vincolo di solidarietà familiare.
L’assegno di mantenimento in fase di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale. In caso di separazione si ha solo una sospensione dei doveri del matrimonio, as esempio l’obbligo di convivenza, di fedeltà e di collaborazione; mentre rimangono invariati i doveri di natura economica.
Nel divorzio, invece, vengono meno tutti i rapporti tra i coniugi sia personali che economici.
I criteri per la valutazione dei relativi assegni sono diversi.
L’assegno di mantenimento in corso di separazione mira a mantenere, in favore del coniuge più debole economicamente, lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. E’ opportuno sottolineare un cambiamento di rotta rispetto al passato che vede decisioni del giudici sempre meno generose rispetto al riconoscimento di assegni
Qual è invece la natura dell’assegno di divorzio?
L’assegno di divorzio ha solo lo scopo di garantire all’ex coniuge, più debole economicamente, il necessario per vivere ed essere autosufficiente. Non deve essere calcolato, dunque, in base al precedente tenore di vita della coppia. Il criterio del tenore di vita è stato considerato superato dalla Cassazione la quale ha abbandonato questo criterio.
L’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche di compensazione. E’ finalizzato a riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare, tenendo conto di eventuali aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.
La funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ma al riconoscimento del ruolo e dell’apporto fornito dall’ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’ex coniuge.
Pertanto è sicuramente da escludere in taluni casi il riconoscimento di un assegno divorzile.
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