L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non convivente
Il genitore ha l’obbligo di corrispondere, anche in via diretta, un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non convivente, se non è economicamente autonomo. E’ possibile il pagamento dell’assegno in via diretta al figlio. Quest’ultimo, qualora non sia più convivente con i genitori, può agire in via autonoma per la richiesta del contributo economico, qualora non sia autonomo economicamente per colpa non imputabile.
Vediamo quando cessa il contributo
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito. Può dunque rappresentare una raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Non f non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica. Tale autonomia può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. Così ha stabilito una recente ordinanza della Cassazione.
E’ revocato l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne che non studia e non cerca lavoro. L’orientamento della Cassazione è oramai granitico in questo senso. No al contributo economico in favore del figlio fannullone.
L’assegno è revocabile qualora i figli abbiano un comportamento negligente nello studio e nella ricerca del lavoro. Inoltre, l’avanzare dell’età è un elemento rilevante. Infatti, l’età nella quale si è concluso il percorso di studi fa presumere che la persona sia ormai inserita nella società e che la mancanza di indipendenza economica derivi da una sua inerzia colpevole.
Non solo! I giudici, in altra recente sentenza, hanno disposto la revoca dell’assegno per il figlio maggiorenne ultra trentenne che può accedere ai sussidi economici.
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