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perdita diritto di abitazione

Perdita Diritto Di Abitazione Casa Coniugale

Perdita diritto di assegnazione della casa coniugale

L’assegnazione della casa coniugale rappresenta un diritto di godimento dell’ abitazione da parte di uno dei due coniugi, in quanto genitore collocatario. Non rappresenta una perdita del diritto di proprietà del genitore non collocatario. E’ un diritto opponibile a terzi. Vediamo quando si verifica la perdita del diritto di abitazione della casa coniugale.

La casa familiare viene assegnata con provvedimento del giudice nella separazione giudiziale. Nella separazione consensuale, l’assegnazione è frutto di accordo tra i coniugi separati.

Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile ed opponibile a terzi creditori.

Vediamo ora quando può accadere la perdita del diritto di abitazione della casa coniugale. 

L’assegnazione della casa familiare è finalizzata ad assicurare ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico. L’obiettivo è di garantire nella quotidianità la stabilità anche affettiva. E ciò anche per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Ai sensi dell’ art. 337 sexies cc infatti, il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’assegnazione ha una influenza anche sulla determinazione dell’ assegno di mantenimento.

Il coniuge proprietario non assegnatario continuerà a conservare il diritto reale di proprietà. Tuttavia ne perderà il valore economico dell’utilizzo. Con l’assegnazione perde il possesso con possibilità dell’assegnatario di cambiare la serratura

Perdita diritto di abitazione

Il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui il genitore collocatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale. In tal caso è venuta meno la funzione di assicurare uno stabile domicilio ai figli.

Si concretizza altresì la perdita del diritto all’ assegnazione anche quando i figli non convivono più con il genitore assegnatario, oppure sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

La perdita del diritto non è automatica ma richiede un provvedimento del giudice all’esito di un ricorso.

Il Primo presupposto per il diritto di abitazione del genitore è appunto la convivenza con il figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente. La casa familiare deve essere quindi a dimora stabile del figlio, anche se si allontana per brevi periodi.

In tale ultimo caso non vi è presupposto per la perdita del diritto di abitazione della casa coniugale. Qualora il figlio rientri nella casa familiare solo sporadicamente, la stessa non rappresenta più la dimora stabile, pertanto è venuto meno il presupposto per l’assegnazione.

Ipotesi ricorrente è quella del figlio studente fuori sede. In tale ipotesi, benchè il figlio frequenti gli studi lontano dall’ abitazione, lo stesso rientrerebbe nei periodi di vacanza o comunque di interruzione delle lezioni. In tal caso non viene meno il legame alla dimora stabile, circostanza essenziale per il diritto di abitazione del coniuge assegnatario.

Secondo i giudici, la assegnazione della casa persiste se il figlio vi fa ritorno regolarmente appena possibile, in una determinata unità di tempo”. (in senso conforme cfr. ex multis Cass. 11320/2005)

La perdita del diritto di assegnazione della casa coniugale non sussiste automaticamente nella ipotesi in cui il genitore assegnatario conviva con un nuovo/a compagno/a.

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4 commenti su “Perdita Diritto Di Abitazione Casa Coniugale”

  1. Buonasera avrei un caso da sottopore…muore il marito che aveva fatto testamento lasciando la casa dove si esplicava la convivenza coniugale e dove risiedeva anche il figlio con la moglie ed suoi due figli minori(il de cuius possedeva al 100% l’immobile)al figlio e l’usufrutto vedova. Quest’ultima in sede di pubblicazione del testamento rinuncia all’usufrutto e poco dopo la morte del marito la vedova cambia residenza….posso considerare ai fini imu questo immobile come prima casa del figlio che ha ereditato la piena proprietà del fabbricato?

  2. Salve,vivendo nella casa coniugale assegnata per i figli minori ma unico proprietario ex marito,si perde l’assegnazione della casa se si ha un figlio con il compagno?

  3. La mia ex moglie, dopo la separazione e quindi l’assegnazione della casa coniugale, dove resiedeva con i figli, si è trasferita in un’altra abitazione, da sola lasciando i figli nell’abitazione assegnatagli consentendo a me ex marito di trasferire la mia residenza nella casa coniugale, di proprietà congiunta con lei.
    La mia ex ha il diritto di conservare l’abitabilità o di decidere cosa e quanto vuole entrare a casa???

  4. Se mio figlio è autonomo economicamente e lavora a Milano, mantengo il diritto se comunque ritorna regolarmente alla casa assegnata a Cesena dove mantiene i suoi effetti personali e trascorre vacanze?

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